Con la firma del preventivo il Paziente e la Clinica convengono e stipulano quanto segue:
1. La Clinica si impegna a erogare le prestazioni sanitarie nei tempi e nelle modalità indicati nel documento
2. Il Paziente dichiara di aver ricevuto risposta a tutte le domande sul piano e le modalità di trattamento, eventuali problemi e/o terapie alternative. Essendo stato informato correttamente, da’ il suo consenso ad iniziare la terapia e dichiara di accettare il preventivo; si impegna altresì ad agire in accordo alle istruzioni fornite e di rispettare gli appuntamenti stabiliti
3. Il Paziente espressamente accetta che, in caso di inadempimento da parte sua e non imputabile alla Clinica, è facoltà della Clinica di richiedere il pagamento del 20% dell’intero importo del preventivo accettato a titolo di penale a copertura dei costi sostenuti dalla struttura in previsione dell’esecuzione di tutte le cure preventivate
4. Il Paziente è consapevole che non è possibile applicare il diritto di recesso ai sensi dell’Art. 52 del d.lgs. 21/2014 in quanto trattasi di prestazione di servizi fornita da un professionista sanitario ad un paziente (Art. 47. d.lgs. 21/2014 Esclusioni)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ, le parti consensualmente e consapevolmente dichiarano che le singole clausole contrattuali di seguito elencate hanno formato oggetto di specifica trattativa individuale, nel senso che ciascuna clausola è stata specificatamente e puntualmente illustrata dalla Clinica e discussa con il Paziente:
Clausola contenuta all’art. 1): La Clinica si impegna a erogare le prestazioni sanitarie nei tempi e nelle modalità indicati nel documento
Clausola contenuta all’art. 2): Il Paziente dichiara di aver ricevuto risposta a tutte le domande sul piano e le modalità di trattamento, eventuali problemi e/o terapie alternative. Essendo stato informato correttamente, da’ il suo consenso ad iniziare la terapia e dichiara di accettare il preventivo; si impegna altresì ad agire in accordo alle istruzioni fornite e di rispettare gli appuntamenti stabiliti
Clausola contenuta all’art. 3): Il Paziente espressamente accetta che, in caso di inadempimento da parte sua e non imputabile alla Clinica, è facoltà della Clinica di richiedere il pagamento del 20% dell’intero importo del preventivo accettato a titolo di penale a copertura dei costi sostenuti dalla struttura in previsione dell’esecuzione di tutte le cure preventivate
Clausola contenuta all’art.4): Il Paziente è consapevole che non è possibile applicare il diritto di recesso ai sensi dell’Art. 52 del d.lgs. 21/2014 in quanto trattasi di prestazione di servizi fornita da un professionista sanitario ad un paziente (Art. 47. d.lgs. 21/2014 Esclusioni)